Disposizioni in materia di bilancio di esercizio
Neutralità civilistica della revoca della rivalutazione
Con il comma 3-bis dell’articolo 3 (che aggiunge il nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022) si consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione fiscale operata su marchi d’impresa e avviamento, di eliminare gli effetti dal bilancio.
Nelle note al bilancio dovrà essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.
Sospensione ammortamenti
L’articolo 5-bis, invece, modifica di nuovo la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all’articolo 60, comma 7-bis e seguenti, del D.L. 104/2020.
In particolare, la norma estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Disposizioni fiscali
Rinvio versamenti
All’articolo 1, comma 2, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022, è prevista la sospensione:
– dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i detti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
– dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Eventuali importi già versati non potranno essere chiesti a rimborso.
I pagamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rimessione in termini per la rottamazione ter e saldo e stralcio
L’articolo 10-quinquies proroga i termini per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 e quelle in scadenza nel 2022.
In particolare, per effetto della disposizione, i versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati:
– entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
– entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.
Anche per queste nuove scadenze sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018, entro i quali sarà possibile effettuare i pagamenti senza conseguenze.
Saranno considerate estinte le procedure esecutive (pignoramento anche presso terzi) eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021.
Le somme, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili, in relazione a tutti quei debiti definibili.
IMU immobili inagibili
Con l’articolo 22-bis viene disposta la proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
Contributi a fondo perduto
Contributi per le imprese del commercio
All’articolo 2 sono previsti contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono:
– aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro;
– aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
Il contributo spettante sarà determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, una delle seguenti percentuali:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Contributi per altri settori in difficoltà
Il comma 2 dell’articolo 3 destina invece la somma di 40 milioni di euro alle imprese che svolgono, come attività prevalente (comunicata ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972), una di quelle identificate dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che, nell’anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Fondo unico nazionale per il turismo
Con l’articolo 4, comma 1, viene incrementato di 105 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente ex l’articolo 1, comma 366, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), di cui:
– 60,7 milioni di euro destinati al beneficio dell’esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell’articolo 4;
– 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
– 39,3 milioni di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto.
Contributi per settore dello sport
All’articolo 9, comma 2, è invece previsto un contributo, a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.
Con il successivo comma 3, invece, si dispone che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” (di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017), la cui dotazione è di 20 milioni di euro per l’anno 2022, possano essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Ulteriori aiuti
È poi previsto il rifinanziamento:
– del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (di cui all’articolo 2 del D.L. n. 73/2021) per 20 milioni di euro per l’anno 2022 (articolo 1, comma 1). Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021;
– del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica per 20 milioni per l’anno 2022 (articolo 3, comma 1). Le risorse sono destinate ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e saranno ripartite, secondo le modalità di cui all’articolo 26 del D.L. n. 41/2021, fra le regioni e le province autonome, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
– del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (di cui l’articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020) per 50 milioni di euro per la parte corrente e per 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (articolo 8, comma 1). Le modalità di ripartizione e l’assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, saranno definite con uno o più decreti ministeriali;
– del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (di cui all’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020) per 30 milioni di euro per l’anno 2022 (articolo 8, comma 2).
Crediti di imposta
Credito di imposta rimanenze di magazzino
L’articolo 3, comma 3, modifica la disciplina del credito d’imposta per le rimanenze finali di magazzino di cui l’articolo 48-bis del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
In particolare, la disposizione amplia la platea dei soggetti beneficiari del credito d’imposta rimanenze di magazzino, ammettendo, limitatamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72.
Credito di imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche
Con l’articolo 4-bis estende l’ambito oggettivo di applicazione del credito di imposta e del contributo a fondo perduto per le imprese turistiche di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021.
In particolare, con la disposizione si ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili le installazioni unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo
All’articolo 5 è previsto il riconoscimento del credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020 alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Ai fini del bonus, le imprese devono avere subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive
L’articolo 9, comma 1, intervenendo sull’articolo 81 del D.L. n. 104/202079, estende il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Bonus investimenti 4.0
Due le novità per il credito di imposta per investimenti in beni 4.0.
In primo luogo, l’articolo 10 prevede che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel periodo 2023-2025 spetta nella misura del 5% del costo e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (in luogo dei 20 milioni, limite valevole per gli altri tipi di spese) per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con l’articolo 10-ter, invece, si prevede che, relativamente al settore agricolo, per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 effettuati nel periodo 2023-2025 la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Disposizioni in materia di lavoro
Agevolazioni contributive
L’articolo 4, comma 2 prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo di cui all’articolo 7 del D.L. n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’incentivo spetta limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi. Il medesimo beneficio compete anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla conversione.
I commi da 2-ter a 2-septies, invece, prevedono a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero è riconosciuto – con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ammortizzatori sociali agevolati
Con l’articolo 7 si prevede l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi (i settori interessati sono individuati nell’allegato I).
Cassa Covid per le imprese di rilevante interesse strategico
L’articolo 22, commi 1 e 2, prevede per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (imprese di cui al comma 1 dell’articolo 3del D.L. n. 103/2021) la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.
Modifiche al D.Lgs. n. 148/2015
L’articolo 23 apporta diverse modifiche al D.Lgs. n.148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, con la lettera c) si interviene sull’art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 148/2015, già modificato con gli interventi della legge di bilancio 2022, prevedendo che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Le lettere d) e g) chiariscono che l’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale, ovvero propedeutico alla richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, può svolgersi anche in via telematica.
Con la lettera e) si dispone che l’esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS centrale.
Proroghe contratto di somministrazione
L’articolo 23-quater differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 il regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati.
Per effetto dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Cessione dei bonus edilizi ed emergenziali
L’articolo 28, come modificato in sede di conversione, che ha assorbito le disposizioni del D.L. 13/2022, contiene un insieme di norme relative alle modalità di cessione dei bonus edilizi e dei crediti di imposta emergenziali anti Covid di cui agli artt. 121 e 122, D.L. 34/2020.
In particolare, il comma 1-bis ammette fino a un massimo di 3 cessioni, di cui la prima (da parte dell’originario beneficiario del bonus ovvero dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura) nei confronti di qualsiasi cessionario, mentre le ulteriori due esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti vigilati).
Per i bonus edilizi, inoltre, viene previsto che, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, non potranno essere oggetto di cessioni parziali. A tal fine, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le modalità attuative della cessione e tracciabilità del credito d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le nuove norme si applicheranno alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura che saranno inviate a decorrere dal prossimo 1° maggio.
Ai sensi del comma 2, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022 (termine prorogato con provvedimento direttore dell’Agenzia delle entrate n. 37381 del 4 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 ovvero al 7 marzo 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Al riguardo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata il 17 marzo 2022 ha chiarito il numero di cessioni dei bonus edilizi che possono essere effettuati e a favore di quali soggetti nel caso in cui le comunicazioni di opzione siano state presentate prima del 26 febbraio 2022.
A norma del comma 3, tutti i contratti stipulati in violazione delle dette disposizioni saranno considerati nulli.
Crediti di imposta imprese turistiche e digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator
Con il comma 3-bis, invece, si interviene sulla disciplina del credito di imposta a favore delle imprese turistiche di cui art. 1, D.L. 152/2021 e sul credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator di cui all’art. 4 del medesimo D.L. n. 152/2021.
In particolare, attraverso la modifica si dispone che entrambi i crediti di imposta sono cedibili solo per intero (non più anche in parte).
Sanzioni per i professionisti
L’articolo 28-bis, comma 2, che riproduce il testo dell’art. 2, c. 2, D.L. n. 13/2022, introduce specifiche sanzioni per i tecnici assevera tori. In particolare, si prevede che i tecnici abilitati nelle asseverazioni esporranno informazioni false o ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesteranno falsamente la congruità delle spese, verranno puniti:
– con la reclusione da 2 a 5 anni;
– con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Viene inoltre disposto che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi.
Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’art. 3, D.L. n. 13/2022, stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.
Applicazione dei contratti collettivi
All’articolo 28-quater, che riproduce il testo dell’art. 4, D.L. n. 13/2022, viene invece disposto che, per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, avviati successivamente al 27 maggio 2022, ai fini del riconoscimento di benefici fiscali devono essere applicati i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
Proroga termini comunicazione cessione
L’articolo 10-quater proroga fino al 29 aprile 2022 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020.
Modifiche al Codice penale
L’articolo 28-bis, che riproduce il contenuto dell’art. 2, D.L. n. 13/2022, stabilisce che la confisca allargata e per equivalente è disposta anche nelle seguenti ipotesi:
– truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, del Codice penale, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
– truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis, del Codice penale.
La lettera b) interviene sul delitto di malversazione a danno dello Stato, di cui all’articolo 316-bis del Codice penale. A seguito della modifica, la norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni la condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.
La lettera c) interviene sul delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’articolo 316-ter del Codice penale. A seguito della modifica, la norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.
Ulteriori disposizioni
Bonus termale
Con l’articolo 6 si proroga la validità dei bonus termali di cui all’art. 29-bis, D.L. n. 104/2020. In particolare, si dispone che i buoni non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022 possono essere fruiti fino al 30 giugno 2022.
Lavoratori dello spettacolo
L’articolo 8, comma 4-bis, destina 40 milioni di euro, per il 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI
Con l’articolo 10-bis si autorizza i Confidi ad utilizzare le risorse a loro disposizione (erogate in attuazione dell’art. 1, c. 54, legge n. 147/2013) per concedere, oltre a garanzie, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile.
Per ciascun finanziamento, i consorzi sono tenuti ad utilizzare, oltre alle risorse di cui all’art 1, c. 54, legge n. 147/2013, risorse proprie in misura non inferiore al 20% dell’importo del finanziamento.
I detti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dall’art. 1, c. 54, legge n. 147/2013, sono concessi a tasso zero.
È demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare condizioni e criteri per attuare la disposizione, nonché i requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, devono soddisfare per concedere i finanziamenti.
Contenimento dei costi dell’energia elettrica
All’articolo 14 si dispone l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
L’articolo 15, invece, istituisce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.
Il beneficio:
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base del’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con l’articolo 15-bis, che riproduce il contenuto dell’art. 5, c. 1-7, D.L. n. 13/2020, si prevede, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta dalle seguenti tipologie di impianti:
– impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia;
– impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Detrazioni per carichi di famiglia
Il comma 6 dell’articolo 19, con una modifica all’art. 12, c. 1, lett. d), TUIR, sancisce la possibilità anche per i beneficiari dell’assegno unico universale di fruire delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore dei figli a carico.
Aiuti di Stato
L’articolo 27 interviene sugli artt. 54 e 60-bis, D.L. 34/2020, che prevedono la possibilità per le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework). In particolare, con le modifiche si adeguano l’importo consentito di tali aiuti ai nuovi massimali fissati dalla Commissione europea con la sesta modifica del Temporary Framework, pubblicata dalla Commissione Europea il 18 novembre 2021.