Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Giunti a questo periodo dell’anno potrebbe essere utile ripercorrere brevemente la normativa delle spese per omaggi a clienti e ai lavoratori dipendenti, sotto il profilo Iva e delle imposte dirette.

È prassi ormai diffusa tra le imprese omaggiare clienti e dipendenti in occasione delle festività natalizie. Occorre distinguere:

  • omaggi a clienti:
    • di beni non oggetto dell’attività dell’impresa:
      • valore unitario non superiore a € 50,00;
      • valore unitario superiore a € 50,00;
    • di beni prodotti o rientranti nell’attività dell’impresa;
      • valore unitario non superiore a € 50,00;
      • valore unitario superiore a € 50,00;
  • omaggi ai lavoratori dipendenti.

Ma andiamo per gradi e analizziamo ogni casistica.

I costi sostenuti per gli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa:

  • se aventi un valore unitario non superiore a € 50,00 sono totalmente deducibili (ex art. 108, c. 2 del Tuir). Da notare che nel computo del costo complessivo di acquisto va considerata anche l’eventuale Iva indetraibile;
  • se aventi un valore unitario superiore a € 50,00 sono deducibili entro i limiti di cui all’art. 108, c. 2 del Tuir, e cioè pari:
    • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
    • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 50 milioni;
    • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

Per quanto concerne gli omaggi a clienti di beni la cui produzione o scambio è oggetto dell’attività d’impresa, è necessario:

  • individuare il valore di mercato dell’omaggio: se non superiore a € 50,00 trattasi di “piccolo omaggio”, se superiore a € 50,00 trattasi di spese di rappresentanza;
  • individuare il costo di produzione sostenuto dall’impresa che rappresenterà il quantum deducibile.

Invece, il costo d’acquisto degli omaggi ai lavoratori dipendenti è deducibile come spesa per prestazione di lavoro (ex art. 95 del Tuir) in quanto rappresenta una retribuzione per il lavoratore. Allo stesso modo, tali omaggi non verranno tassati in busta paga al dipendente se, unitamente agli altri fringe benefits, non verrà superato il limite di € 516,46 (art. 112 D.L. 104/2020). Viceversa, tutto quanto erogato (e non solo la quota eccedente) concorrerà a formare il reddito del dipendente.

Ripercorriamo a questo punto la normativa dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
In primo luogo, l’Iva sugli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa si applica secondo i criteri seguenti:

  • è interamente detraibile se il valore unitario non è superiore a € 50,00 (art. 19-bis-1, c.1, lett. h), D.P.R. 633/1972);
  • è interamente indetraibile se il valore unitario è superiore a € 50,00.

In secondo luogo, l’Iva sugli omaggi a clienti di beni oggetto dell’attività d’impresa sarà interamente detraibile, non trovando applicazione il limite dell’art. 19 bis-1, c. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 (circ. 16.07.1998, n. 188/E, paragrafo 6).
In terzo luogo, l’Iva sugli omaggi ai lavoratori dipendenti è, stando alla tesi prevalente, interamente indetraibile (risoluzione n. 666305/1990) in caso di beni non rientranti nell’attività d’impresa e interamente detraibile in caso di beni la cui produzione e/o scambio rientra nell’attività dell’impresa.

Facciamo infine un breve cenno all’istituto della rivalsa che, ai sensi dell’art. 18, c. 3 D.P.R. 633/1972, non è obbligatoria per le cessioni di cui all’art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972 e cioè per le cessioni a titolo gratuito.
L’operazione di vendita senza rivalsa Iva di beni prodotti e/o scambiati dall’impresa può essere certificata alternativamente con le seguenti modalità:

  • mediante l’emissione di un’“autofattura per omaggi” che dovrà indicare il prezzo d’acquisto dei beni ceduti, l’aliquota Iva applicabile e la relativa imposta;
  • mediante la predisposizione di un registro degli omaggi sul quale verranno annotati i prezzi d’acquisto dei beni ceduti gratuitamente riferiti alle cessioni effettuate giorno per giorno.

Qualora invece si intendesse effettuare la rivalsa, dovrà essere emessa una normale fattura con l’indicazione che trattasi di “cessione per omaggi”.

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