Con la sentenza n. 03940/2024 del 30/04/2024, la sezione VII del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima ogni proroga successiva al 31.12.2023 concessa dai Comuni per le concessioni demaniali delle spiagge e, richiamandosi ai principi della Corte di Giustizia dell’UE, ha ordinato alle stesse amministrazioni comunali di dare immediatamente corso alle procedure di gara, disapplicando la disciplina nazionale (legge n. 118/2022) che, tutt’oggi, prevede detta proroga. In particolare, nella suddetta sentenza, a differenza di quanto dichiarato dall’attuale Governo, si è sottolineata la scarsità della risorsa “spiaggia” nel nostro paese. Ad oggi, quindi, alle porte della stagione estiva, si paventerebbe uno scenario in cui la maggior parte degli intestatari delle concessioni demaniali per le spiagge si ritroverà a svolgere la propria attività senza alcun titolo. I professionisti dello Studio Parolini da tempo rivolgono una particolare attenzione alla questione e, grazie alla stretta collaborazione con gli avvocati di un importante Studio Legale, esperti nel settore del diritto amministrativo, consigliano, oggi più che mai, di prepararsi alle imminenti aste. A tal fine, già da subito, si consiglia di:
a. Predisporre un progetto di riqualificazione dello stabilimento avendo particolare riguardo alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità per i disabili.
b. Recuperare tutta la documentazione riguardante la storia della concessione demaniale, comprensivo di eventuali variazioni al contenuto della concessione stessa, di proroghe e ultime comunicazioni di scadenza della concessione.
c. Redigere l’elenco dei beni non ancora totalmente ammortizzati;
d. Acquisire il maggior numero di certificazioni indicate nella l. 5 agosto 2022 n. 118 ed altre che possano influire sulle procedure di selezione (Certificazione della parità di genere, ambientali ecc…).
Si consiglia altresì di reperire ogni documento utile a supportare una richiesta di “indennizzo” conseguente all’eventuale cessazione del rapporto concessorio; i contorni normativi di detto “indennizzo” non sono univoci, posto che la legge n. 118/2022 fa riferimento: da un lato, a investimenti effettuati, valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali (art. 4, comma 2, lettera “c” l. n. 118/2022); dall’altro lato, agli investimenti non ancora ammortizzati (art. 4, comma 2, lettera “i”, l. n. 118/2022). Il tema della quantificazione dell’indennizzo – che anche la giurisprudenza più rigorosa ritiene essere dovuto in favore dell’attuale concessionario (per tutte, le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021) – appare infatti fondamentale al fine sia di valorizzare l’attività svolta nel tempo dagli attuali concessionari, sia di prepararsi alle future selezioni portando a comprova elementi che possano comportare, in concreto, una qualche premialità nei riguardi del concessionario “uscente” (l’indennizzo dovrebbe infatti essere concretamente pagato dal concessionario “entrante”, nei casi in cui il precedente concessionario non venga confermato / rinnovato). Anche recentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto che il tema dell’indennizzo spettante al concessionario uscente per gli investimenti effettuati per l’esercizio dell’impresa balneare – e del suo rapporto con il diritto eurounitario – assume rilievo centrale nella fase di definizione / cessazione di tutti gli attuali rapporti concessori (Cons. Stato, Sez. VII, ord. 30/04/2024 n. 3943/2024).
I professionisti dello Studio Parolini, previo invio della documentazione richiesta, si rendono disponibili a fornire una valutazione sulla singola posizione individuale.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti non esitate a contattare lo Studio.
Distinti saluti